Sez. 2, Sentenza n. 3525 del 21/05/1983 (Rv. 428426 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - INTERRUZIONE - RIASSUNZIONE - DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI SEI MESI AL SOLO FINE DI FAR DICHIARARE LA ESTINZIONE DEL PROCESSO - AMMISSIBILITÀ - FORMA - CONTENUTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - INTERRUZIONE - RIASSUNZIONE - DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI SEI MESI AL SOLO FINE DI FAR DICHIARARE LA ESTINZIONE DEL PROCESSO - AMMISSIBILITÀ - FORMA - CONTENUTO.*
L'Estinzione del processo interrotto, che non sia stato riassunto nel termine perentorio di sei mesi, può esser fatta valere dall'interessato non soltanto in via di eccezione, ma anche in via di Azione, e cioè con la riassunzione del processo dopo la scadenza del termine medesimo, al solo fine di farne dichiarare l'Estinzione: requisito questo da ritenersi sussistente qualora, pur essendo adoperata nell'atto riassuntivo la formula di stile "a ogni effetto di legge", la parte espliciti successivamente la propria intenzione esclusiva di far dichiarare l'Estinzione del processo. (Conf 4298/74, mass n 372986, sulla prima parte; (Conf 1995/67, mass n 329018, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)