Sez. 1, Sentenza n. 4298 del 16/12/1974 (Rv. 372986 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - DEDUCIBILITA CON LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - DEDUCIBILITA CON LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO.*
L'Estinzione del processo interrotto che non sia stato riassunto nel termine perentorio di sei mesi puo essere fatta valere non soltanto in via di eccezione, ma anche in via di Azione, e cioe con la riassunzione del processo dopo la scadenza del termine stesso al solo fine di farne dichiarare l'Estinzione. (Conf 1995'67, mass n 329018).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)