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Sez. 1, Sentenza n. 1995 del 27/07/1967 (Rv. 329018 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - DEDUCIBILITA MEDIANTE RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE.*
Stato
decisa il 1967-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329018-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - DEDUCIBILITA MEDIANTE RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE.*

L'Estinzione del processo interrotto, che non sia stato riassunto nel termine perentorio di sei mesi, puo esser fatta valere dall'interessato non soltanto in via di eccezione, ma anche in via di Azione, cioe con la riassunzione del processo dopo la scadenza del termine suddetto, al solo fine di far dichiarare l'Estinzione. (Conf. 176-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)