Sez. L, Sentenza n. 407 del 17/01/1998 (Rv. 511688 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti di natura assistenziale - Indennità di accompagnamento - Morte dell'interessato - Successivo accertamento giudiziale dell'esistenza dei presupposti della prestazione - Eredi - Rivalutazione monetaria ex art. 429 - Spettanza - Insussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Il diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980 e all'art. 1 della legge n. 508 del 1988 è produttivo di interessi e di rivalutazione monetaria a norma dell'art. 429 cod. proc. civ. Tuttavia, nel caso in cui il giudice accerti l'esistenza dei presupposti della prestazione in epoca successiva alla morte dell'interessato. agli eredi non spetta la rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ. Consegue che se questi ultimi intendono ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno in base all'art. 1224, secondo comma hanno l'onere di dedurre e provare il pregiudizio in concreto subito (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria ex art. 429 e ha pronunziato nel merito, a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., limitando la condanna ai soli interessi legali).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)