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Sez. L, Sentenza n. 4672 del 29/03/2001 (Rv. 545333 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Crediti di natura assistenziale - Prestazioni dovute agli invalidi civili - Morte dell'interessato - Successivo accertamento giudiziale dell'esistenza dei presupposti della prestazione - Eredi - Rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ. - Spettanza - Insussistenza.
Stato
decisa il 2001-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545333-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Fermo restando che il credito inerente a prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 1993, in applicazione di una regola analoga a quella dettata dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., è produttivo di interessi legali e di rivalutazione monetaria, qualora, peraltro, l'esistenza dei presupposti della prestazione venga accertata in epoca successiva alla morte dell'interessato o, comunque, la prestazione stessa venga liquidata non al diretto beneficiario, ma agli eredi, a questi ultimi, in relazione al periodo successivo al decesso del dante causa, venendo ormai in rilievo non già una situazione di assistenza sociale obbligatoria, bensì una tipica situazione successoria, non spetta la rivalutazione monetaria in base al predetto art. 429 cod. proc.civ., con la conseguenza che gli eredi che intendano ottenere, per detto periodo, il risarcimento del danno ulteriore ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., hanno l'onere di dedurre e provare il pregiudizio subito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)