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Sez. L, Sentenza n. 4618 del 17/08/1982 (Rv. 422590 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422590-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*

Ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, il giudice del merito ha il potere di determinare anche d'ufficio, e pure in Sede di appello, la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro (ancorché questi siano fatti valere dall'erede succeduto, ex art. 110 cod. proc. civ., al lavoratore defunto prima dell'entrata in vigore di detta legge), salvo che risulti, da parte dell'avente diritto, una inequivocabile volontà, espressa od implicita, di non volerla. Pertanto, l'omessa Determinazione di detta rivalutazione da parte del giudice di secondo grado può formare oggetto di ricorso per Cassazione pur in Mancanza di una precedente domanda o sollecitazione qualsiasi della parte interessata. (V 1969/82, mass n 419821; (V 1276/81, mass n 411864; (V 509/81, mass n 410986; (V 4193/80, mass n 408066; (V 2368/79, mass n 398681; (V 1178/79, mass n 397394; (V 96/77, mass n 383602).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)