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Sez. 3, Sentenza n. 151 del 13/01/1986 (Rv. 443794 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESTENSIONE ALLE COOPERATIVE AGRICOLE EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - QUALITÀ DI COLTIVATORI DIRETTI NEI SINGOLI SOCI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443794-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESTENSIONE ALLE COOPERATIVE AGRICOLE EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - QUALITÀ DI COLTIVATORI DIRETTI NEI SINGOLI SOCI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 16 della legge n. 817 del 1971, che estende il diritto di prelazione e quello di riscatto agrari alle cooperative agricole, non richiede che i singoli soci di esse siano coltivatori diretti in senso stretto, dovendosi considerare imprenditore la stessa cooperativa agricola la quale, per la sua particolare struttura, utilizza nella coltivazione del fondo il lavoro dei soci, i quali ben possono essere dei braccianti agricoli.*

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)