Sez. 3, Sentenza n. 21704 del 20/10/2011 (Rv. 620374 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Deposito di un atto in cancelleria - Obbligo di annotazione sull'atto da parte del cancelliere - Omissione - Prova del mancato deposito - Esclusione - Emergenze documentali dell'incarto processuale idonee a comprovare la tempestività del deposito - Rilevanza - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Quando la data del deposito di un atto in cancelleria deve risultare dall'annotazione del cancelliere sull'atto medesimo e dal suo inserimento nell'apposito registro cronologico, l'eventuale omissione o assoluta incertezza di tali annotazioni non può tradursi in prova del mancato o tardivo deposito, non potendosi escludere che, nonostante la menzionata omissione o incertezza, la parte abbia provveduto a depositare l'atto nel termine stabilito qualora quest'ultima circostanza risulti avvalorata da emergenze documentali oggettive. (In applicazione del ritardato principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, a fronte di due contraddittorie dichiarazioni rilasciate dalla cancelleria, la prima delle quali segnalava la mancanza di documenti e la seconda al contrario la loro presenza nel fascicolo processuale, aveva prestato fede alla seconda sulla base di molteplici risultanze analiticamente indicate in motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57 com. 1, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 36, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)