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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19019 del 16/09/2011 (Rv. 619632 - 01)

ELEZIONI - AZIONE POPOLARE | Atto di parte - Mancata o insufficiente attestazione da parte del cancelliere della data di deposito - Irregolarità - Riferimento ad atti equipollenti - Ammissibilità - Fattispecie relativa ad attestazione secondo lo storico del registro informatico.
Stato
decisa il 2011-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619632-01

ELEZIONI - AZIONE POPOLARE

La mancata o insufficiente attestazione del cancelliere in ordine alla data di deposito di un atto di parte, non può tradursi in prova della inosservanza del termine stabilito per detto deposito, trattandosi di irregolarità imputabili unicamente allo stesso cancelliere, con la conseguenza che la parte ed il giudice possono fare riferimento, in alternativa, ad atti equipollenti aventi analoga efficacia di certezza legale, quali le annotazioni contenute nel registro cronologico e nel registro di repertorio. (Nella fattispecie, relativa alla mancata attestazione del cancelliere mediante timbratura della tempestività del deposito di un ricorso in materia elettorale, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, la S.C. ha ritenuto valida la certificazione del cancelliere che attestava la data del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificato alle altre parti, come risultante "dallo storico del registro informatico", in virtù di una relazione di equipollenza discendente dall'applicazione degli artt. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 399 e 2 del d.m. 27 marzo 2000, n. 264).

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 3 CORTE COST., Legge 02/12/1991 num. 399 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 57, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/03/2000 num. 264 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)