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Sez. 5, Sentenza n. 10389 del 12/05/2011 (Rv. 617928 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Deposito di un atto in cancelleria - Data - Obbligo di annotazione sull'atto da parte del cancelliere - Omissione - Tardività del deposito - Presunzione - Esclusione - Emergenze documentali idonee a comprovare la tempestività del deposito - Rilevanza - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617928-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Allorquando la data del deposito di un atto in cancelleria deve risultare da annotazione del cancelliere sull'atto medesimo (e dal suo inserimento nell'apposito registro cronologico), la eventuale omissione o assoluta incertezza sull'esteriorità di tale annotazione (e del suo inserimento nel richiamato registro), non può tradursi in prova della inosservanza del termine stabilito per detto deposito, perchè questa omissione costituisce una irregolarità imputabile unicamente al cancelliere, dalla quale non si può dedurre la tardività del deposito stesso, non potendosi escludere che, nonostante l'anzidetta omissione, la parte abbia provveduto a depositare l'atto nel termine stabilito qualora quest'ultima circostanza sia comunque avvalorata da emergenze documentali oggettive riconducibili all'ufficio giudiziario e riferibili allo specifico processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la data che appare sulla copertina del fascicolo di ufficio della S.C. essendo quella in cui l'Ufficio depositi ha inserito gli estremi del ricorso nel programma informatico della Corte, può essere sufficiente a dimostrare la tempestività del ricorso, nonostante la mancata attestazione di deposito, firmata dal cancelliere).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)