Sez. 1, Sentenza n. 3884 del 07/07/1987 Ud. (dep. 17/03/1989) Rv. 180787 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI SPECIALITÀ - EFFETTO - IMPUTATO ESTRADATO - PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA - PER FATTI ANTERIORI E DIVERSI RISPETTO ALLA RICHIESTA - LEGITTIMITÀ.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI SPECIALITÀ - EFFETTO - IMPUTATO ESTRADATO - PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA - PER FATTI ANTERIORI E DIVERSI RISPETTO ALLA RICHIESTA - LEGITTIMITÀ.*
In tema di estradizione, la clausola di specialità deve essere intesa nel senso che essa comporta il divieto per lo stato richiedente di sottoporre l'estradato a qualsiasi Forma di coercizione processuale, ai fini dell'accertamento della pretesa punitiva per fatti diversi da quelli per i quali l'estradizione viene concessa, ma non esclude che si possa procedere nei confronti dell'imputato per fatti da lui commessi anteriormente a quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, con il rito contumaciale. (V mass n 154924).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)