Sez. 1, Sentenza n. 3160 del 04/10/1988 Ud. (dep. 25/02/1989) Rv. 181220 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - EFFICACIA - SULLA SOLA COERCIZIONE PERSONALE - ESCLUSIONE - SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - EFFICACIA - SULLA SOLA COERCIZIONE PERSONALE - ESCLUSIONE - SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA.*
La regola di specialità contenuta nel primo comma dell'art. 14 della convenzione europea di estradizione costituisce, con riferimento a fatti anteriori a quelli per i quali l'estradizione venne concessa, causa di sospensione dall'Esercizio della giurisdizione penale nella fase istruttoria, in quella di cognizione ed in quella esecutiva, finché non si realizzino le ipotesi del consenso dello stato estradante (estradizione suppletiva), di mancato allontanamento dell'estradato, in un determinato termine, dal territorio dello stato ovvero di rientro nello stesso territorio. (V mass n 179441; (V mass n 172880; (V mass n 167540; (Conf mass n 179301; (Conf mass n 173326; (Conf mass n 171101; (Conf mass n 165712; (Conf mass n 164701; (contra mass n 180787; (contra mass n 175289; (contra mass n 172881; (contra mass n 170198).*
Riferimenti normativi: Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)