Sez. 2, Sentenza n. 47036 del 03/10/2013 Ud. (dep. 26/11/2013) Rv. 257500 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE | Trascrizione di intercettazioni telefoniche - Relazione peritale scritta - Omesso deposito prima dell'udienza fissata per l'esame del perito - Nullità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE
In tema di trascrizione di intercettazioni telefoniche, l'omesso deposito della relazione peritale prima dell'udienza fissata per l'esame in dibattimento del perito non integra alcuna nullità o violazione del diritto di difesa, attesa la possibilità di estrarre preventivamente copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico così da consentire alla difesa l'indicazione di specifiche inesattezze, incompletezze od omissioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)