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Sez. 6, Sentenza n. 2732 del 06/11/2008 Ud. (dep. 21/01/2009) Rv. 242582 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Trascrizione parziale delle registrazioni ed antecedente alla formale acquisizione delle bobine agli atti del dibattimento - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2008-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242582-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

In tema di intercettazioni telefoniche, nessun pregiudizio per le facoltà difensive può ravvisarsi nell'ipotesi in cui le trascrizioni a opera del perito siano state eseguite prima della formale acquisizione delle bobine agli atti del dibattimento e abbiano riguardato solo una parte delle registrazioni. (La Corte ha osservato al riguardo che, in tal caso, non si verifica alcuna violazione delle forme e delle garanzie previste per la perizia, ed essendo sempre consentito all'imputato di nominare un consulente tecnico e al difensore di estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico, in modo da accertare la presenza di specifiche anomalie o di omissioni pregiudizievoli per la difesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)