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Sez. 6, Sentenza n. 10890 del 22/11/2005 Ud. (dep. 28/03/2006) Rv. 234103 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Trascrizione delle intercettazioni - Natura probatoria - Esclusione - Mancata esecuzione - Conseguenze - Indicazione.
Stato
decisa il 2005-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234103-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

La trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova, ma solo un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, della quale il difensore, secondo l'art 268, comma ottavo, cod. proc. pen., può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico. Ne consegue che la mancata esecuzione di essa nelle indagini preliminari, senza che le parti la richiedano, non comporta la nullità né l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)