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Sez. L, Sentenza n. 3038 del 06/05/1986 (Rv. 446042 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ELEMENTO DISTINTIVO PRINCIPALE - SUBORDINAZIONE DEL LAVORATORE - MANTENIMENTO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DELLA PROPRIA ISCRIZIONE NELLE LISTE DEI DISOCCUPATI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446042-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ELEMENTO DISTINTIVO PRINCIPALE - SUBORDINAZIONE DEL LAVORATORE - MANTENIMENTO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DELLA PROPRIA ISCRIZIONE NELLE LISTE DEI DISOCCUPATI - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Ai fini dell'esatta qualificazione del rapporto di lavoro deve farsi riferimento al concreto modo di espletamento della prestazione lavorativa, piuttosto che alla qualificazione data al rapporto stesso dalle parti, tenendo conto che il principale elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello di lavoro autonomo consiste nella subordinazione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, mentre l'eventuale circostanza che il lavoratore abbia mantenuto la propria iscrizione nelle liste dei disoccupati non rileva al fine di escludere il rapporto di lavoro subordinato (salva comunque la possibilità di conseguenze sanzionatorie di altra natura). (V 3897/84, mass n 435847; (V 3484/83, mass n 428368).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)