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Sez. L, Sentenza n. 3897 del 03/07/1984 (Rv. 435847 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO IN UNA DELLE DITTE FIGURE CONTRATTUALI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - CRITERI DIFFERENZIATORI DELLE DUE FIGURE.*
Stato
decisa il 1984-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435847-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO IN UNA DELLE DITTE FIGURE CONTRATTUALI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - CRITERI DIFFERENZIATORI DELLE DUE FIGURE.*

Non è censurabile in Cassazione, se correttamente e adeguatamente motivata, la valutazione delle circostanze di fatto che abbiano indotto il giudice del merito ad inquadrare un determinato rapporto nello schema del contratto di lavoro subordinato od in quello di lavoro autonomo, il controllo di legittimità essendo, invece, ammesso solo per quanto concerne la corretta applicazione dei generali ed astratti criteri differenziatori delle due figure, i quali debbono rinvenirsi nella circostanza che, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, mentre nel rapporto di lavoro autonomo oggetto della prestazione è l'opera intesa come risultato di un'attività organizzata, nel rapporto di lavoro subordinato tale oggetto è costituito dalle energie lavorative, che il lavoratore pone a disposizione della controparte e fornisce, quale elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, secondo le direttive e sotto la vigilanza del datore di lavoro. (V 3484/83, mass n 428369; (V 2837/83, mass n 427752; (V 1660/83, mass n 426499; (Conf 6010/83, mass n 430813).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)