Sez. 3, Sentenza n. 5485 del 19/06/1997 (Rv. 505301 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - PROVA LIBERATORIA | Omissione della sorveglianza e fatto dannoso - Nesso di causalità - Mancanza - Onere probatorio relativo - Spettanza all'obbligato.
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - PROVA LIBERATORIA
Ai fini della responsabilità di cui all'art. 2047 cod. civ., per il danneggiato è sufficiente dimostrare che l'incapace di intendere o volere ha cagionato il fatto dannoso al di fuori della sfera di sorveglianza del soggetto ad essa obbligato, mentre incombe su questi dimostrare che tale fatto si sarebbe comunque verificato anche se la sorveglianza fosse stata esercitata, e quindi che non vi è nesso di causalità tra l'omissione di essa e il fatto dannoso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2047, Cod. Civ. art. 2967, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)