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Sez. 3, Sentenza n. 12965 del 16/06/2005 (Rv. 582021 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - PROVA LIBERATORIA | Omissione della sorveglianza e fatto dannoso - Presunzione di responsabilità - Superamento - Onere probatorio relativo - Spettanza all'obbligato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582021-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - PROVA LIBERATORIA

La responsabilità civile del soggetto tenuto alla sorveglianza di una persona incapace, la quale abbia cagionato danni a terzi, deriva dall'art. 2047 cod. civ., che dà luogo ad una responsabilità diretta e propria di coloro che sono tenuti alla sorveglianza, per inosservanza dell'obbligo di custodia, ponendo a carico di essi una presunzione di responsabilità, che può essere vinta solo dalla prova di non aver potuto impedire il fatto malgrado il diligente esercizio della sorveglianza impiegata. (Fattispecie relativa a responsabilità' risarcitoria di una struttura ospedaliera per l'uccisione di un paziente da parte di altro ricoverato incapace di intendere e di volere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2047

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)