Sez. 3, Sentenza n. 1148 del 20/01/2005 (Rv. 578740 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE | Fatto dannoso del figlio minore - Capacità o incapacità di intendere e di volere - Responsabilità del genitore - Fondamento - Onere probatorio relativo - Spettanza all'obbligato - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE
Qualora la responsabilità del genitore per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore trovi fondamento, essendo il minore incapace di intendere e volere al momento del fatto, nella fattispecie autonoma di cui all'art. 2047 cod. civ. e non in quella di cui all'art. 2048 cod. civ., incombe sul genitore del danneggiante la prova dell'affidamento ad altro soggetto della sorveglianza dell'incapace. Detta prova è particolarmente rigorosa, dovendo egli provare di non aver potuto impedire il fatto e quindi dimostrare un fatto impeditivo assoluto. (Nella specie, relativa all'infortunio occorso ad un minore colpito con un ceppo di legno da altro fanciullo di sette anni che giocava con lui, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dei genitori del danneggiante, essendo presente al gioco il padre del danneggiato, assumendo che la madre del primo, allontanatasi, aveva ritenuto tacitamente delegata all'altro adulto rimasto la sorveglianza del proprio figlio minore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2047, Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)