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Sez. L, Sentenza n. 7104 del 29/07/1994 (Rv. 487579 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Diritto degli ultrasessantacinquenni alla pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118 del 1971 - Esclusione - Sostituzione della pensione di inabilità civile in pensione sociale - Disciplina ex art. 11 legge n. 854 del 1973 - Conseguenze - Domanda giudiziale di un ultrasessantacinquenne per l'accertamento della condizione di invalido civile - Legittimazione del Ministero dell'Interno - Insussistenza.
Stato
decisa il 1994-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487579-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

Anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, la pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 (di conversione del D.L. 30 gennaio 1971 n. 5, recante nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) non poteva essere ottenuta dagli ultrasessantacinquenni, ai quali poteva essere concessa, in presenza dei requisiti per la stessa previsti, la sola pensione sociale, come era stabilito dall'art. 11 della legge 18 dicembre 1973 n. 854, il quale disponeva che, relativamente ai titolari della pensione di inabilità civile, al momento del compimento da parte dei medesimi del sessantacinquesimo anno di età, si doveva far luogo alla sostituzione della suddetta pensione con la pensione sociale, salvo l'obbligo del Ministero dell'Interno di continuare a corrispondere la prima delle due pensioni fino all'espletamento della procedura per l'erogazione della seconda (art. 19 della legge n. 118 del 1971). Ne consegue che il Ministero dell'Interno difetta di legittimazione passiva, ai sensi del citato art. 11 della legge n. 854 del 1973, rispetto alle domande giudiziali proposte da cittadini ultrasessantacinquenni per far accertare la loro condizione di invalidi civili, dovendosi escludere la strumentalità di tale accertamento all'erogazione delle provvidenze di cui alla citata legge n. 118 del 1971 e non potendo, nel contempo, aver luogo la suddetta sostituzione automatica di tali provvidenze con la pensione sociale, presupponendo essa l'attualità del godimento delle prime al momento del compimento del sessantacinquesimo anno.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1971 num. 5, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 854 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)