Sez. L, Sentenza n. 3177 del 25/03/1998 (Rv. 513986 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - CONDIZIONI | Pensione di inabilità - Conversione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno - Condizioni - Delibera di concessione della pensione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica a norma dell'art. 14 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e successivo provvedimento formale di erogazione della prestazione da parte del Ministero dell'Interno - Necessità - Soggetto in godimento dell'assegno di inabilità - Accertamento della totale inabilità lavorativa, in sede di verifica medico sanitaria in difetto di un formale atto di concessione - Rilevanza ai fini della maturazione del diritto alla pensione sociale - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - CONDIZIONI
La delibera di concessione della pensione di inabilità da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica a norma dell'art. 14 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e il successivo provvedimento formale di erogazione della prestazione da parte del Ministero dell'Interno costituiscono presupposti necessari per il riconoscimento del diritto alla pensione sociale, nella quale quella di inabilità si converte alla data in cui il pensionato compie il sessantacinquesimo anno d'età, non rilevando per contro, in difetto di formale atto di concessione, l'accertamento della totale inabilità lavorativa, in sede di verifica medico sanitaria effettuata nei confronti di soggetto in godimento dell'assegno di inabilità.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)