Sez. L, Sentenza n. 18241 del 21/12/2002 (Rv. 559386 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Azione di mero accertamento dello stato invalidante - Disciplina antecedente al d.P.R. n. 698 del 1994 - Legittimazione passiva del Ministero dell'Interno - Sussistenza - Limiti - Accertamento finalizzato all'iscrizione nelle lsite speciali di collocamento - Legittimazione passiva del predetto Ministero - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di prestazioni collegate all'invalidità civile, nella disciplina di cui alla legge n. 118 del 1971 (antecedente alle nuove normative introdotte dapprima dal d.P.R. n. 698 del 1994 e quindi dal D.Lgs. n. 112 del 1998), la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno nelle controversie in cui venga richiesto l'accertamento dell'invalidità civile sussiste solo allorquando l'accertamento giudiziale costituisca il presupposto per ottenere una prestazione collegata alla medesima invalidità, mentre tale legittimazione va esclusa ove tale accertamento sia funzionale all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, in assenza di alcuna norma che conferisca al predetto Ministero una qualsiasi competenza sulla tenuta delle indicate liste speciali, sicché l'accertamento giudiziale dell'invalidità non consentirebbe il conseguimento del diritto fatto valere.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)