Sez. 1, Sentenza n. 1536 del 29/05/1974 (Rv. 369671 - 01)
AGRICOLTURA - CREDITO - CREDITO FONDIARIO - OPERAZIONI DI IMPIEGO - IN GENERE - REGIME TRIBUTARIO - AGEVOLAZIONE DELL'ABBONAMENTO - ATTI CONNESSI O DIPENDENTI - ESTENSIONE - CONDIZIONI - ACCONTO IN CONTANTI - APPLICABILITA DELL'AGEVOLAZIONE - ESTREMI.*
AGRICOLTURA - CREDITO - CREDITO FONDIARIO - OPERAZIONI DI IMPIEGO - IN GENERE - REGIME TRIBUTARIO - AGEVOLAZIONE DELL'ABBONAMENTO - ATTI CONNESSI O DIPENDENTI - ESTENSIONE - CONDIZIONI - ACCONTO IN CONTANTI - APPLICABILITA DELL'AGEVOLAZIONE - ESTREMI.*
L'art 27, terzo comma, del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con RD 16 luglio 1905 n 646, prevede, rispetto alle tasse di registro, di bollo e ipotecarie, il regime tributario dell'abbonamento non solo per gli Atti, specificamente indicati, relativi ad operazioni di credito fondiario, ma anche per'tutti gli Atti che siano connessi col contratto o da esso necessariamente dipendentì. Affinche ricorra il carattere della connessione, richiesto dalla citata norma, deve trattarsi di un nesso di mezzo a fine. L'acconto versato in contanti al mutuatario e operazione che in tanto puo beneficiare del trattamento agevolato, in quanto risulti collegata con un vincolo a carattere strumentale al contratto di mutuo fondiario cui e applicabile il regime tributario dell'abbonamento. (V 842'72, mass nn 357029 e 357030; 1056'71, mass n 351078).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 27, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. B art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)