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Sez. L, Sentenza n. 8066 del 21/04/2016 (Rv. 639469 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE | Contrarietà a norme imperative - Presupposti - Contrarietà a norme sulla stipula del contratto - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639469-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE

In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, l'area delle norme inderogabili di cui all'art. 1418, comma 1, c.c., ricomprende, oltre le norme relative al contenuto dell'atto, anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la nullità di un accordo transattivo relativo al conferimento dell'incarico di direttore generale della RAI, illecito perché stipulato in violazione dell'incompatibilità di cui all'art. 2, comma 9, della l. n. 481 del 1995).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1972, Legge 14/11/1995 num. 481 art. 2 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)