Sez. 4, Sentenza n. 8639 del 15/06/1981 Ud. (dep. 09/10/1981) Rv. 150367 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - LEGGE N. 405 DEL 1978 ART. 12 - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - EFFETTI CIVILI - DEROGA AGLI ARTT. 489 E 591 COD. PROC. PEN. - EFFETTI DELLA DEROGA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - LEGGE N. 405 DEL 1978 ART. 12 - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - EFFETTI CIVILI - DEROGA AGLI ARTT. 489 E 591 COD. PROC. PEN. - EFFETTI DELLA DEROGA.*
L'art. 12 della legge 3 agosto 1978 n. 405, imponendo al giudice dell'impugnazione di provvedere, nel dichiarare estinto il reato per amnistia, in ordine al gravame per quanto concerne le statuizioni sugli interessi civili, deroga alla disciplina di cui agli artt. 489 e 591 cod. proc. pen., perché prevede la possibilità della condanna, dell'imputato prosciolto per amnistia, alla rifusione dei danni e delle spese verso la parte civile e rende tecnicamente impossibile l'applicazione immediata del decreto di clemenza, prima della celebrazione del dibattimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)