Sez. 1, Sentenza n. 3488 del 24/10/1969 (Rv. 343626 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - INSOLVENZA- NOZIONE - AMMONTARE DELL'ATTIVO SUPERANTE QUELLO DEL PASSIVO - COMPATIBILITA CON LO STATO DI INSOLVENZA.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - INSOLVENZA- NOZIONE - AMMONTARE DELL'ATTIVO SUPERANTE QUELLO DEL PASSIVO - COMPATIBILITA CON LO STATO DI INSOLVENZA.*
Il concetto di stato di insolvenza attiene ad una situazione oggettiva di impotenza economica determinata dal fatto che l'imprenditore non e in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni alle scadenze pattuite. Pertanto, ai fini dell'accertamento di siffatta situazione, e del tutto irrilevante l'indagine circa l'ammontare dell'attivo nell'impresa, il quale puo anche superare l'ammontare del passivo, senza con cio escludere l'impossibilita per l'imprenditore di far fronte alle obbligazioni assunte. (Conf. 960-67, massima n 327207 2433-65 1808-65 1788-65 1170-64).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)