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Sez. 1, Sentenza n. 1409 del 15/05/1971 (Rv. 351676 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - INSOLVENZA- CONDIZIONI - PASSIVO INFERIORE ALL'ATTIVO DELL'IMPRESA COMMERCIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351676-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - INSOLVENZA- CONDIZIONI - PASSIVO INFERIORE ALL'ATTIVO DELL'IMPRESA COMMERCIALE - IRRILEVANZA.*

Ad integrare lo stato d'insolvenza di cui all'art 5 della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n 267) e sufficiente che all'impresa commerciale vengano meno le normali condizioni di liquidita delle attivita e di godimento del credito, mentre e del tutto irrilevante la circostanza che l'attivo sia superiore al passivo. (V 3488'69, mass n 343626).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 267, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)