Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014 (Rv. 630550 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Rigetto integrale dell'impugnazione ovvero declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della stessa - Raddoppio del contributo unificato - Operatività a carico delle Amministrazioni dello Stato esentate dal materiale versamento del contributo con il meccanismo della prenotazione a debito - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 n. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 n. 4 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)