Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016 (Rv. 638714 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Impugnazione rigettata integralmente, inammissibile o improcedibile - Raddoppio del contributo unificato - Operatività a carico delle Amministrazioni dello Stato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 n. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 n. 4 CORTE COST., Legge 03/08/2004 num. 206 art. 11 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)