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Sez. 1, Sentenza n. 10150 del 20/11/1996 (Rv. 500646 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE | Malati mentali cronici - Prestazioni di natura sanitaria o assistenziale - Differenza - Conseguenze - Fattispecie in tema di riparto dell'onere relativo al pagamento delle rette di degenza.
Stato
decisa il 1996-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500646-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE

Riguardo ai malati mentali cronici, in base al combinato disposto degli artt. 1, 51 e 75 della legge n. 833 del 1978, 30 della legge n. 730 del 1983, 1 e 6 del d.P.C.M. 8 agosto 1985, nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio - assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del servizio sanitario nazionale; nel caso in cui, invece, sia prestata soltanto un'attività di sorveglianza e di assistenza non sanitaria, l'attività va considerata di natura socio - assistenziale e, pertanto, estranea al servizio sanitario (nella specie, un istituto medico psico - pedagogico aveva chiesto la condanna della Provincia al pagamento delle rette di degenza relative ad un minorato psichico, assumendo la mancanza dei presupposti per imputare alla U.S.L. tale onere, trattandosi di trattamento sanitario praticato all'assistito senza alcuna possibilità di un suo recupero sociale. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha respinto la tesi dell'istituto menzionato, avendo accertato il giudice di merito che al soggetto ricoverato venivano erogate prestazioni sanitarie consistenti nella continua somministrazione di farmaci diretti a controllare le crisi di aggressività).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 51, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 75, Legge 27/12/1983 num. 730 art. 30, DPCM 08/08/1985 art. 1, DPCM 08/08/1985 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)