Sez. U, Sentenza n. 1003 del 27/01/1993 (Rv. 480482 - 01)
Regioni - Singole regioni di diritto comune - Liguria - In genere | Spese sostenute per cure presso cliniche private non convenzionate - Controversia instaurata contro una U.S.L. per conseguirne il rimborso - Devoluzione al giudice ordinario - Nozione di cura "ex" legge regionale n. 3 del 1975 - Portata -
Regioni - Singole regioni di diritto comune - Liguria - In genere
La controversia instaurata contro un'unità sanitaria della Regione Liguria, per conseguire, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 gennaio 1975 n. 3 (non abrogato dalla successiva normativa statale), il rimborso di spese sostenute per cure presso cliniche private non convenzionate, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto le cure o prestazioni sanitarie, nei limiti in cui sono previste dalla legge (art. 3 legge n. 833 del 1978), costituiscono oggetto - a differenza delle attività socio-assistenziali (rimesse all'organizzazione ed alla discrezionalità delle regioni e degli enti locali) - di diritti soggettivi, tenuto conto che la nozione di cura considerata dalla citata legge regionale include ogni esigenza terapeutica, di carattere psichiatrico e o farmacologico, ma non anche l'assidua e continua attività di assistenza e sorveglianza necessaria a persona affetta da cronica e grave oligofrenia, che di conseguenza non rientra tra le prestazioni dovute dal servizio sanitario nazionale, ne è assunta a carico di strutture regionali o locali.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Liguria 13/01/1975 num. 3 art. 4, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 3, Legge 27/12/1983 num. 730 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)