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Sez. 5, Sentenza n. 11597 del 12/02/2010 Ud. (dep. 25/03/2010) Rv. 246711 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsità commessa dal pubblico ufficiale o dal privato in atti pubblici - Differenze.
Stato
decisa il 2010-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246711-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Risponde del reato di falso ideologico in atto pubblico, per induzione in errore del pubblico ufficiale redigente, il privato che renda una falsa dichiarazione assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico, sicché essa non ha alcun rilievo autonomo in quanto elemento che concorre all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni del privato. (La Corte ha precisato che ricorre invece il reato di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso in cui il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)