Sez. 5, Sentenza n. 15256 del 27/11/2000 (Rv. 542192 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Cooperative di produzione e lavoro - Presupposti ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ricorrenza dei requisiti mutualistici - Necessità - Valutazione - Portata - Avvenuto inserimento nello statuto delle clausole previste dall'art. 26 del d. lgs. n. 1577 del 1947 - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Conformità dell'attività in concreto svolta, al contenuto di dette clausole - Necessità - Sopravvenuta disciplina dell'art. 29, quinto comma del D.L. n. 69 del 1989 - Rilevanza innovativa - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE
La possibilità, per una società cooperativa di produzione e lavoro, di fruire delle agevolazioni fiscali per la cooperazione previste dalle leggi vigenti è subordinata alla ricorrenza dei requisiti mutualistici, con riguardo non solo all'organizzazione ed agli scopi risultanti dallo statuto, ma altresì all'attività in concreto svolta. Ed infatti, se è pur vero che l'inserimento nello statuto della cooperativa, delle clausole di cui all'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947 determina una presunzione di esistenza dei requisiti mutualistici, il cui accertamento è demandato, dallo stesso art. 26, quarto comma, al Ministro per il Lavoro e la previdenza sociale (il quale, peraltro, ha una competenza limitata alla sola verifica dei requisiti dello statuto sociale, e non anche al riscontro della conformità dell'attività svolta dalla cooperativa al contenuto di dette clausole), è altrettanto vero che una tale presunzione non si rivela assoluta e può essere pertanto superata in giudizio dalla prova contraria. Nè vale, al fine di sostenere l'irrilevanza dell'attività in concreto svolta dalla Cooperativa, fare richiamo all'art. 29, quinto comma, del D.L. 2/3/89 n. 69 (convertito con modificazioni con legge 27/4/89 n. 154), secondo cui gli enti cooperativi i cui statuti prevedono l'osservanza dei requisiti stabiliti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 1577 cit. godono delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, secondo l'art. 14, 1.ò comma, del d.P.R. n. 601 del 1973. Ed infatti la norma di cui al citato comma quinto dell'art. 29 in questione, non ha carattere innovativo, ma di mera interpretazione autentica del predetto art. 14, come testualmente in essa previsto; dal che consegue che essa non può avere eliminato il riferimento che l'art. 14 opera alla necessità che siano in fatto osservate le condizioni indicate nell'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577 cit.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 14, Decreto Legisl. 14/12/1947 num. 1577 art. 26, Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 29, Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)