Sez. 1, Sentenza n. 1271 del 12/04/1976 (Rv. 379960 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - ISTANZA DI CONDONO FISCALE - RIGETTO CON PROVVEDIMENTO GRAVATO DI IMPUGNAZIONE - ACCERTAMENTO DELLE RAGIONI DEL CONTRIBUENTE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - FATTISPECIE (ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI APPLICABILITA DEL CONDONO; RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO).*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - ISTANZA DI CONDONO FISCALE - RIGETTO CON PROVVEDIMENTO GRAVATO DI IMPUGNAZIONE - ACCERTAMENTO DELLE RAGIONI DEL CONTRIBUENTE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - FATTISPECIE (ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI APPLICABILITA DEL CONDONO; RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO).*
Ove avverso l'ingiunzione fiscale con cui l'amministrazione finanziaria abbia fatto valere la propria pretesa (nella specie, relativa ad interessi sull'ammontare di imposta gia pagata) il contribuente abbia proposto opposizione avanti al giudice ordinario, e successivamente abbia presentato al competente ufficio finanziario istanza di condono fiscale a sensi del DL 5 novembre 1973, n 660 (convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n 823), istanza respinta dall'ufficio medesimo con provvedimento gravato di impugnazione avanti le commissioni tributarie, l'autorita giudiziaria ordinaria, per trarne le dovute conclusioni in ordine al giudizio sulla legittimita dell'ingiunzione, ha il potere di accertare se il condono chiesto dal contribuente sia stato a ragione o a torto negato. (nella specie, il predetto giudizio, esaurite le fasi di merito, pendeva ormai avanti la suprema Corte, che pertanto ha giudicato dell'applicabilita del condono e, decidendo la questione in senso negativo, ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dal contribuente).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)