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Sez. 1, Sentenza n. 1935 del 06/04/1981 (Rv. 412626 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - SUCCESSIVA ISTANZA DI CONDONO FISCALE - IMPUGNAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO NEGATIVO - POTERE DEL GIUDICE DI ACCERTARE LA LEGITTIMITA DI TALE PROVVEDIMENTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412626-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - SUCCESSIVA ISTANZA DI CONDONO FISCALE - IMPUGNAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO NEGATIVO - POTERE DEL GIUDICE DI ACCERTARE LA LEGITTIMITA DI TALE PROVVEDIMENTO - SUSSISTENZA.*

In Sede d'opposizione avverso ingiunzione fiscale, la circostanza che il contribuente, abbia successivamente presentato istanza di condono fiscale, ai sensi del DL 5 novembre 1973 n 660, ed impugnato il provvedimento negativo dell'ufficio davanti alle commissioni tributarie, non incide sul potere del giudice di accertare se il richiesto condono sia stato a ragione o a torto negato, trattandosi di indagine necessaria per il riscontro della sussistenza del diritto fatto valere con l'ingiunzione. (V 651/78, mass n 389985; (V 1271/76, mass n 379960).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)