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Sez. L, Sentenza n. 7433 del 03/06/2000 (Rv. 537212 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento intimato in regime di recedibilità causale destinato, però, a produrre effetto dopo l'inizio del regime di libera recedibilità conseguente al raggiungimento, da parte del lavoratore, dei prescritti limiti di età - Tempestivo esercizio "medio tempore" del diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto ex art. 6 del D.L. n. 791 del 1981, convertito in legge n. 54 del 1982 - Nullità sopravvenuta del licenziamento - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537212-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il licenziamento intimato in regime di recedibilità causale ma destinato a produrre effetti dopo l'inizio, per motivi di età del lavoratore, del regime di recedibilità "ad nutum" diviene nullo (nullità sopravvenuta) per contrarietà a norma imperativa a seguito del tempestivo esercizio, da parte del lavoratore, del diritto di opzione per la prosecuzione del lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 791 del 1981, convertito in legge n. 54 del 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)