Sez. L, Sentenza n. 12419 del 08/11/1999 (Rv. 530970 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto dopo il superamento dell'età pensionabile ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Licenziamento in violazione dell'opzione - Nullità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
Nel caso di lavoratore optante per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il compimento dell'età pensionabile, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 791 del 1981, convertito nella legge n. 54 del 1982, così come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 465 del 1994, la stabilità del rapporto è garantita nei limiti in cui è assicurata la prosecuzione dello stesso a norma della medesima disposizione, e il licenziamento attuato in violazione del regime di prosecuzione del rapporto, prescelto dall'optante, deve ritenersi radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ.) per violazione di norma imperativa, con conseguente obbligo del datore di lavoro di riassumere il lavoratore e ripristinare il rapporto, a prescindere dalla tutela reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, posto che il licenziamento così inficiato è da considerare "tamquam non esset" per una causa di nullità di diritto comune.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)