Sez. L, Sentenza n. 1197 del 05/02/1998 (Rv. 512276 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Per limiti di età - Di dirigente optante per la prosecuzione del rapporto oltre l'età pensionabile per l'incremento dell'anzianità contributiva - Nullità del licenziamento - Configurabilità - Indennità contrattuale per l'eventuale incremento dell'anzianità contributiva mediante prosecuzione volontaria - Previsione della stessa indipendentemente della causale del licenziamento - Irrilevanza - Fattispecie relativa a dirigente di impresa di assicurazioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Il licenziamento per il compimento del sessantesimo anno di età del dirigente che abbia esercitato l'opzione per la continuazione del rapporto, a norma dell'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791 (convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982 n. 54) è nullo in quanto "contra legem" (art. 1418 cod. civ.), né in senso contrario può rilevare la norma di contratto collettivo (quale nella specie l'art. 40 del ccnl del 1988 applicabile ai dirigenti delle imprese assicurative) che, in riferimento ad ogni ipotesi di licenziamento del dirigente in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia che non abbia ancora raggiunto l'anzianità contributiva massima o l'età di sessantacinque anni - e quindi regolando, senza determinare un conflitto tra norme, una fattispecie non coincidente con quella legale -, preveda l'erogazione all'interessato di una somma pari a quella necessaria per l'elevazione dell'anzianità contributiva mediante contribuzione volontaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)