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Sez. 1, Sentenza n. 12986 del 05/06/2009 (Rv. 608315 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Sentenza dichiarativa di fallimento - Reclamo - Giudizio avanti alla corte d'appello ex art. 18 legge fall. - Costituzione della parte resistente - Termine - Perentorietà - Sussistenza - Omesso rispetto - Conseguenze - Diritto di intervenire nel procedimento - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2009-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608315-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dall'art. 18 legge fall. (nel testo novellato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), il termine per la costituzione della parte (nella specie, la resistente curatela fallimentare) è perentorio, anche in mancanza di un'espressa dichiarazione normativa, senza che tuttavia il suo mancato rispetto implichi decadenza della parte che vi sia incorsa dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo dunque essa intervenire nel relativo procedimento con le limitazioni che la tardività determina per la formulazione di determinate difese.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)