Sez. 3, Sentenza n. 23126 del 19/05/2005 Cc. (dep. 20/06/2005) Rv. 231939 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Sanatoria edilizia - Pendenza della procedura - Sequestro preventivo - Adottabilità - Legittimità - Fondamento.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia edilizia, la possibilità di completamento delle opere, prevista dall'art. 35 delle legge 28 febbraio 1985 n. 47, in pendenza della domanda di concessione in sanatoria, non è di ostacolo alla adozione del sequestro in sede penale, nè comporta la automatica caducazione del sequestro preventivo eventualmente già insistente sul bene, atteso che questo verrà meno solo allorchè il giudice riterrà che sia cessata la funzione cautelare o in sede di dichiarazione di estinzione del reato.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)