Sez. 3, Sentenza n. 14645 del 23/02/2005 Cc. (dep. 20/04/2005) Rv. 231510 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Pendenza della domanda di condono edilizio - Misure cautelari reali - Adottabilità - Fondamento.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
La presentazione di una domanda di condono edilizio ai sensi dell'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni con legge 24 novembre 2003 n. 326, non impedisce l'adozione di una misura cautelare reale sullo stesso bene, sia in quanto ai fini della applicabilità della disciplina sul condono occorre accertare la sussistenza dei presupposti e requisiti di operatività della speciale causa estintiva del reato, sia perchè può risultare necessario impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)