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Sez. 2, Sentenza n. 1391 del 05/03/1986 (Rv. 444814 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - AZIONE DELLA PARTE ADEMPIENTE PER L'ESECUZIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA DI RECESSO EX ART. 1385 COD. CIV. FORMULATA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - NOVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444814-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - AZIONE DELLA PARTE ADEMPIENTE PER L'ESECUZIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA DI RECESSO EX ART. 1385 COD. CIV. FORMULATA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - NOVITÀ - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per la esecuzione o risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., può, in sostituzione di dette pretese, chiedere, anche in appello, il recesso dal contratto a norma del secondo comma dell'art. 1385 cod. civ., non costituendo tale richiesta una domanda nuova, come tale vietata dall'art. 345 cod. proc. civ.. (V 2380/75, mass n 376239; (V 3331/59; (V 3474/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)