Sez. 6, Sentenza n. 48472 del 04/12/2008 Cc. (dep. 30/12/2008) Rv. 242428 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Inammissibilità globale dell'appello per genericità dei motivi - Ricorso per cassazione - Verifica preliminare sulla regolare costituzione del rapporto processuale in sede di appello - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
Quando l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. sia stato dichiarato inammissibile dal Tribunale per la genericità dei motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione deve preliminarmente esaminare la regolare instaurazione del rapporto processuale in sede di appello e, in caso di esito negativo, dichiarare l'inammissibilità sia dell'atto di appello che del ricorso per cassazione. (Fattispecie in cui l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello aveva erroneamente statuito sul merito dell'impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)