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Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 230751 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - ricorso - ammissibilità e inammissibilità | Inammissibilità per genericità dei motivi - Genericità dei motivi - Nozione.
Stato
decisa il 2005-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230751-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - ricorso - ammissibilità e inammissibilità

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)