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Sez. 3, Sentenza n. 6373 del 07/06/1995 (Rv. 492713 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Richiesta degli interessi anatocistici - Formulazione per la prima volta in sede di appello o di rinvio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492713-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

La domanda rivolta all'attribuzione degli interessi cosiddetti anatocistici, di cui all'art. 1283 c.c., è nuova rispetto a quella in precedenza proposta per il riconoscimento degli interessi principali, e, pertanto, non può essere formulata per la prima volta in sede d'appello o di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)