Sez. 3, Sentenza n. 6373 del 07/06/1995 (Rv. 492713 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Richiesta degli interessi anatocistici - Formulazione per la prima volta in sede di appello o di rinvio - Inammissibilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
La domanda rivolta all'attribuzione degli interessi cosiddetti anatocistici, di cui all'art. 1283 c.c., è nuova rispetto a quella in precedenza proposta per il riconoscimento degli interessi principali, e, pertanto, non può essere formulata per la prima volta in sede d'appello o di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)