Sez. U, Sentenza n. 648 del 01/02/1985 (Rv. 438848 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - RICHIESTA DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI APPELLO O DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - RICHIESTA DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI APPELLO O DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ.*
La domanda rivolta all'attribuzione degli interessi cosiddetti anatocistici, di cui all'art. 1283 cod. civ., è nuova rispetto a quella in precedenza proposta per il riconoscimento degli interessi principali, e, pertanto, non può essere formulata per la prima volta in Sede d'appello o di rinvio. (V 3226/76, mass n 382016).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)