Sez. 1, Sentenza n. 8377 del 20/06/2000 (Rv. 537817 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Richiesta degli interessi anatocistici - Formulazione per la prima volta in sede di appello o di rinvio - Inammissibilità - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
La domanda rivolta all'attribuzione degli interessi cosiddetti anatocistici di cui all'art. 1283 cod. civ. è nuova rispetto a quella in precedenza proposta per il riconoscimento degli interessi principali e della rivalutazione monetaria, e, pertanto, non può essere formulata per la prima volta in sede di appello o di rinvio. Nè i predetti interessi, in difetto di apposita domanda, possono essere riconosciuti d'ufficio dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)