Sez. 3, Sentenza n. 973 del 06/04/1973 (Rv. 363361 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - CENSURA DI VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - INDICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE VOCI VIOLATE - NECESSITA - ONORARI - LIQUIDAZIONE - CENSURABILITA - VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - CENSURA DI VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - INDICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE VOCI VIOLATE - NECESSITA - ONORARI - LIQUIDAZIONE - CENSURABILITA - VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI - NECESSITA.*
In tema di liquidazione delle spese ed onorari di procuratore e avvocato, il ricorso in Cassazione per asserita violazione delle tariffe e inammissibile, ai sensi dell'art 366 n 4 cod proc civ ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le singole voci violate dalla tariffa professionale. Per quanto riguarda gli onorari di difesa, poi, ove non sia dimostrato che sono stati liquidati in misura eccedente il massimo, la loro Determinazione costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice, che non abbisogna di specifica motivazione e che non e soggetto al Sindacato di legittimita. (Conf 1012/71, mass n 350989).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)