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Sez. L, Sentenza n. 8269 del 29/04/2004 (Rv. 572473 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Messa in mobilità dei lavoratori ex legge n. 223 del 1991 - Condizioni - Ridimensionamento dell'attività imprenditoriale - Prestazione di lavoro straordinario da parte dei dipendenti rimasti in servizio, affidamento a terzi di attività dell'azienda e nuove assunzioni - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2004-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572473-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Il ridimensionamento dell'attività imprenditoriale che legittima il ricorso alla procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, non è escluso né dalla prestazione di lavoro straordinario dei dipendenti rimasti in servizio, né dal mero affidamento a terzi di operazioni o lavorazioni prima svolte direttamente in azienda, e neppure dalla circostanza di nuove assunzioni, ove non risulti la necessità di colmare vuoti di organico originati ingiustificatamente dal processo di ristrutturazione, e ove non si sia in presenza di un ampliamento dell'attività economica dell'impresa non giustificata sulla base delle ragioni che hanno portato alla riduzione del personale.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)